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Contenuto archiviato il 2023-03-27

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Piano (CEE) di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (SCIENCE) (1988-1992)

 
Parte del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) nell'ambito dell'attività 8.1 ("Stimolazione"), questo secondo programma nel settore è simile al primo (STIMULATION 1C) ma cerca di coinvolgere un maggior numero di persone e gruppi di ricerca, specialmente quelli coinvolti nella ricerca a livello industriale. Le misure di sostegno sono tese al raggiungimento di un'Europa dei ricercatori e al rafforzamento dell'infrastruttura scientifica europea nel suo insieme.
Migliorare l'efficienza della ricerca scientifica e tecnologica in tutti gli Stati membri contribuendo, in tal modo, a ridurre le disparità tra gli Stati stessi; stimolare gli scambi tra laboratori europei di ricerca; migliorare l'accesso alle reti di comunicazione e all'informazione scientifica e tecnica; promuovere formazione, mobilità e cooperazione tecnica.
Le misure di stimolazione degli scambi e delle cooperazioni riguardano tutti i settori delle scienze esatte e naturali come, ad esempio, matematica, fisica, chimica, scienze degli esseri viventi, scienze della terra e dell'oceano, strumentazione scientifica e ingegneria.
La Commissione provvede all'esecuzione del piano di stimolazione mediante borse e indennità di ricerca, sovvenzioni a corsi di alto livello, contratti per favorire il gemellaggio dei laboratori e contratti di operazioni, comprese attrezzature e misure di accompagnamento, ove necessario. Essa è assistita dal Comitato per lo sviluppo europeo della scienza e della tecnologia (Codest) e da consulenti.

Il sostegno comunitario rappresenta il 100% dei costi delle azioni scientifiche e tecniche di cooperazione e di scambio coperte dal piano. I contratti stipulati dalla Commissione fissano i diritti e gli obblighi di ogni parte contraente, in particolare le modalità di diffusione, di protezione e di valorizzazione dei risultati della ricerca e del rimborso eventuale del finanziamento concesso.

La Commissione è autorizzata a negoziare accordi con organizzazioni internazionali, con gli Stati partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST) e con i paesi europei che hanno concluso accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità, al fine di associarli integralmente o parzialmente al programma.

Dopo 30 mesi la Commissione ha effettuato una valutazione dei risultati conseguiti sino a quel momento e ha trasmesso una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Alla fine del piano, la Commissione trasmette una relazione sull'esecuzione e sui risultati del piano.