Da vittima a indagato: una prospettiva etica sulla condivisione dei dati del DNA
La rappresentazione dei reati nei film e nelle serie televisive conferisce alle prove di DNA un ruolo straordinariamente semplice ed efficiente: aiutare la polizia a mettere i criminali dietro le sbarre e a sollevare i sospetti su cittadini innocenti, producendo infallibilmente combinazioni affidabili a partire da una banca dati. La realtà, come sempre, è molto più complessa. L’uso della genetica forense da parte delle forze dell’ordine ha implicazioni etiche di vasta portata, legate alla natura dei dati del DNA e al modo in cui questi vengono raccolti, scambiati e analizzati. Il progetto di ricerca EXCHANGE (Forensic Geneticists and the Transnational Exchange of DNA data in the EU: Engaging Science with Social Control, Citizenship and Democracy) ha studiato come tali utilizzi possano essere una base efficace per la sorveglianza genetica, ovvero il monitoraggio sistematico di individui o gruppi di persone sulla base delle loro specificità genetiche al fine di scoprire o ricostruire reati. Il progetto ha fornito strumenti adatti per migliorare la comprensione di tali meccanismi, e ha evidenziato soluzioni concrete per affrontare le sfide che essi generano nelle società democratiche.
Consenso esplicito
Il punto di partenza per il progetto EXCHANGE, beneficiario di finanziamenti del Consiglio europeo della ricerca, è il cosiddetto meccanismo di Prüm. Questo sistema tecnologico permette lo scambio automatico dei profili di DNA tra paesi dell’UE. Tali scambi sollevano questioni relative alla privacy, all’uguaglianza di fronte alla giustizia e alla presunzione di innocenza, spiega Helena Machado, presidente dell’Istituto di scienze sociali presso l’Università di Minho in Portogallo e ricercatrice principale del progetto EXCHANGE. «Lo scambio transnazionale del DNA non riguarda solo dati relativi a potenziali criminali, come i pregiudicati e gli indiziati, e le macchie di un reato, ma anche dati associati a scopi di identificazione civili: persone scomparse, i loro parenti o resti non identificati», afferma. «L’inclusione delle vittime nelle banche dati di DNA penali può generare abbinamenti con altri crimini irrisolti, nel qual caso la vittima diventa un indiziato. Pertanto le vittime in vita, così come altri volontari, dovrebbero essere informate e dovrebbe essere chiesto loro di fornire il proprio consenso.» Un’altra questione è legata alle differenze tra i paesi dell’UE nelle modalità di raccolta, categorizzazione e condivisione dei dati. Ad esempio, i dati sui pregiudicati riguarderanno realtà molto diverse nei vari paesi: «Mentre la Germania archivia e scambia anche dati di DNA relativi ad autori di reati come il furto, il Portogallo scambia solo le informazioni su persone condannate per reati più gravi, come l’omicidio e la rapina aggravata dalla violenza.»
Effetto CSI
Oltre a tali timori, gli sforzi per chiarire il ruolo e i limiti delle prove del DNA sono ostacolati dal modo in cui esse sono ritratte dai mezzi di informazione. «I membri del sistema di giustizia penale, e il pubblico in generale, confondono la rappresentazione idealizzata delle prove del DNA in televisione con le reali capacità della genetica forense», evidenzia Machado. «Questo cosiddetto “effetto CSI”, unito a una mancanza di alfabetizzazione su ciò che prevede l’interpretazione delle prove del DNA, è considerato da molti genetici forensi il principale ostacolo nel compito di comunicazione dei risultati dell’analisi del DNA.» Machado osserva che valutare obiettivamente il successo e l’efficienza del meccanismo di Prüm è reso complicato dalla mancanza di trasparenza. Sebbene gli scambi transnazionali nell’ambito del meccanismo di Prüm siano generalmente considerati determinanti per risolvere i casi giudiziari nell’UE, la mancanza di informazioni pubblicamente accessibili rende difficile valutare tali affermazioni. Per ottenere una maggiore responsabilità, il team del progetto suggerisce di sviluppare enti di supervisione che coinvolgano attivamente i cittadini e altri interlocutori al di fuori dell’ambito forense. Inoltre, i ricercatori richiedono l’instaurazione di un dibattito eticamente informato in merito all’affidabilità, all’utilità e alla legittimità del sistema.
Parole chiave
EXCHANGE, DNA, meccanismo di Prüm, scambio transnazionale, reato, sorveglianza genetica, privacy, presunzione di innocenza